Art. 31. Dipartimenti 1. I Dipartimenti promuovono e coordinano, anche tra piu' Facolta', le attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' o per metodi di ricerca. Essi inoltre collaborano all'attivita' didattica con le Facolta' e i corsi di studio mettendo a disposizione le proprie risorse. Sono responsabili diretti delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca. Sono dotati di autonomia finanziaria e amministrativa. 2. I Dipartimenti formulano le richieste di posti di ruolo di professore e ricercatore, che vengono trasmesse alle Facolta' sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le Facolta' le coordinino con le esigenze didattiche. 3. I Dipartimenti propongono alle Facolta' la destinazione dei posti di ruolo ai settori disciplinari di loro competenza e sono tenuti a redigere un parere articolato sui candidati alla copertura di posti di ruolo presso le Facolta'. 4. I Dipartimenti esprimono, nei settori di loro competenza, pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facolta'. 5. I Dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie al Rettore. Tali richieste saranno valutate tenendo conto dell'attivita' di ricerca e dei servizi di supporto alla didattica. 6. I Dipartimenti svolgono le altre funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni legislative e regolamentari.