Art. 31.
                            Dipartimenti
  1. I Dipartimenti promuovono e coordinano, anche tra piu' Facolta',
le  attivita'  di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei
per  finalita'  o  per  metodi  di  ricerca. Essi inoltre collaborano
all'attivita'  didattica con le Facolta' e i corsi di studio mettendo
a  disposizione  le  proprie risorse. Sono responsabili diretti delle
attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca. Sono dotati di
autonomia finanziaria e amministrativa.
  2.  I  Dipartimenti  formulano  le  richieste  di posti di ruolo di
professore  e  ricercatore, che vengono trasmesse alle Facolta' sulla
base  di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche'
le Facolta' le coordinino con le esigenze didattiche.
  3.  I  Dipartimenti  propongono  alle  Facolta' la destinazione dei
posti  di  ruolo  ai  settori  disciplinari di loro competenza e sono
tenuti  a  redigere un parere articolato sui candidati alla copertura
di posti di ruolo presso le Facolta'.
  4. I Dipartimenti esprimono, nei settori di loro competenza, pareri
sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facolta'.
  5. I Dipartimenti avanzano le richieste di spazi, di personale e di
risorse  finanziarie  al  Rettore.  Tali  richieste  saranno valutate
tenendo  conto  dell'attivita'  di  ricerca e dei servizi di supporto
alla didattica.
  6.  I  Dipartimenti  svolgono  le altre funzioni ad essi attribuite
dalle disposizioni legislative e regolamentari.