Art. 33. Direttore di Dipartimento 1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed e' responsabile della sua gestione. 2. Il Direttore: a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento; b) promuove le attivita' del Dipartimento; c) tiene i rapporti con gli organi accademici; d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 3. Il Direttore e' eletto dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento e viene nominato con Decreto del Rettore. Nel caso di indisponibilita' di Professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo e' esteso ai Professori di seconda fascia.