Art. 33.
                      Direttore di Dipartimento
  1.  Il  Direttore  ha  la  rappresentanza  del  Dipartimento  ed e'
responsabile della sua gestione.
  2. Il Direttore:
    a) convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento;
    b) promuove le attivita' del Dipartimento;
    c) tiene i rapporti con gli organi accademici;
    d) esercita  tutte  le  altre  attribuzioni previste dalle leggi,
dallo Statuto e dai regolamenti.
  3.  Il  Direttore  e'  eletto  dal  Consiglio di Dipartimento fra i
professori  di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento e
viene nominato con Decreto del Rettore.
  Nel  caso  di  indisponibilita'  di  Professori  di  ruolo di prima
fascia,  l'elettorato  passivo  e'  esteso  ai  Professori di seconda
fascia.