Art. 35. Istituzione, attivazione e disattivazione dei Dipartimenti 1. La proposta di istituzione dei Dipartimenti deve essere sottoscritta da almeno nove professori e ricercatori di ruolo. 2. Nella proposta devono essere indicati: a) le aree di ricerca; b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nelle aree e previste dallo Statuto; c) le risorse necessarie per l'attivazione; d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti; g) i Dipartimenti eventualmente da disattivare o da assorbire; f) le possibili afferenze dei professori e dei ricercatori, nonche' la destinazione del personale tecnico-amministrativo. 3. La proposta viene: a) approvata dal Senato Accademico, sentiti le Facolta', e i Dipartimenti eventualmente interessati; b) sottoposta all'attenzione di tutti i professori e i ricercatori dell'Universita' per un'eventuale opzione di afferenza. 4. Qualora la proposta di cui al comma precedente raccolga un numero di afferenze di almeno diciotto professori e ricercatori, il Dipartimento viene istituito con Decreto del Rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo. 5. Il Dipartimento viene attivato con Decreto del Rettore previa delibera del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse. 6. I Dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di afferenti sia stato inferiore alle quindici unita' possono essere disattivati con Decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione. 7. I professori e i ricercatori del Dipartimento disattivato devono chiedere l'afferenza ad altri Dipartimenti. Il Consiglio di Amministrazione, valutate le eventuali proposte dei singoli componenti del Dipartimento da disattivare, sentito il Senato Accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.