Art. 35.
     Istituzione, attivazione e disattivazione dei Dipartimenti
  1.   La  proposta  di  istituzione  dei  Dipartimenti  deve  essere
sottoscritta da almeno nove professori e ricercatori di ruolo.
  2. Nella proposta devono essere indicati:
    a) le aree di ricerca;
    b) l'elenco delle discipline attivate e attivabili comprese nelle
aree e previste dallo Statuto;
    c) le risorse necessarie per l'attivazione;
    d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti;
    g) i Dipartimenti eventualmente da disattivare o da assorbire;
    f) le  possibili  afferenze  dei  professori  e  dei ricercatori,
nonche' la destinazione del personale tecnico-amministrativo.
  3. La proposta viene:
    a) approvata  dal  Senato  Accademico,  sentiti  le Facolta', e i
Dipartimenti eventualmente interessati;
    b) sottoposta   all'attenzione   di   tutti   i  professori  e  i
ricercatori dell'Universita' per un'eventuale opzione di afferenza.
  4.  Qualora  la  proposta  di  cui  al comma precedente raccolga un
numero  di  afferenze di almeno diciotto professori e ricercatori, il
Dipartimento  viene  istituito con Decreto del Rettore. I ricercatori
possono  concorrere  alla  formazione di tale limite per non oltre un
terzo.
  5.  Il  Dipartimento  viene attivato con Decreto del Rettore previa
delibera   del  Consiglio  di  Amministrazione  per  quanto  riguarda
l'assegnazione delle risorse.
  6. I Dipartimenti per i quali per due anni consecutivi il numero di
afferenti  sia  stato  inferiore  alle quindici unita' possono essere
disattivati  con  Decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico e
il Consiglio di Amministrazione.
  7. I professori e i ricercatori del Dipartimento disattivato devono
chiedere   l'afferenza   ad   altri  Dipartimenti.  Il  Consiglio  di
Amministrazione,   valutate   le   eventuali   proposte  dei  singoli
componenti   del  Dipartimento  da  disattivare,  sentito  il  Senato
Accademico, delibera la destinazione degli spazi e delle risorse.