Art. 36.
                    Corsi di Studio interfacolta'
  1.  Possono  essere istituiti corsi di Studio interfacolta', ovvero
possono  essere  trasformati  in  Corsi interfacolta' corsi di Studio
gia' esistenti presso una Facolta'.
  2. A tal fine il Senato Accademico, su proposta di almeno una delle
Facolta'  interessate o di dieci professori dell'Universita', sentite
le  altre  Facolta'  e  per  quanto  di  competenza  il  Consiglio di
Amministrazione,  individua  la  Facolta'  di  riferimento e le altre
Facolta' che forniscono le competenze didattiche, i Dipartimenti, e i
Centri  di  Ateneo  in  grado di fornire le competenze scientifiche e
tecniche e le strutture didattiche.