Art. 36. Corsi di Studio interfacolta' 1. Possono essere istituiti corsi di Studio interfacolta', ovvero possono essere trasformati in Corsi interfacolta' corsi di Studio gia' esistenti presso una Facolta'. 2. A tal fine il Senato Accademico, su proposta di almeno una delle Facolta' interessate o di dieci professori dell'Universita', sentite le altre Facolta' e per quanto di competenza il Consiglio di Amministrazione, individua la Facolta' di riferimento e le altre Facolta' che forniscono le competenze didattiche, i Dipartimenti, e i Centri di Ateneo in grado di fornire le competenze scientifiche e tecniche e le strutture didattiche.