Art. 37. Centri 1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, puo' istituire, su proposta delle strutture e degli organi interessati, Centri di servizio, Centri di ricerca e Centri di servizio e ricerca. 2. Gli Statuti tipo di tali Centri saranno determinati dal regolamento dei Centri di Ateneo; in essi sara' previsto un Consiglio direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel Centro, compresi i soggetti esterni all'Ateneo, e un Direttore scelto tra i membri del Consiglio. 3. Lo Statuto di ciascun Centro, formulato sulla base degli Statuti tipo e delle indicazioni avanzate dai proponenti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. 4. Il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, per quanto di sua competenza, puo' autorizzare la nomina di un Direttore di Centro esterno all'Universita', qualora esista la copertura finanziaria della spesa. 5. Il Consiglio di Amministrazione, se constata l'esaurimento delle finalita' istitutive dei Centri, ne delibera lo scioglimento sentito il Senato Accademico.