Art. 37.
                               Centri
  1.  Il  Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico,
puo'   istituire,   su   proposta  delle  strutture  e  degli  organi
interessati,  Centri  di  servizio,  Centri  di  ricerca  e Centri di
servizio e ricerca.
  2.  Gli  Statuti  tipo  di  tali  Centri  saranno  determinati  dal
regolamento dei Centri di Ateneo; in essi sara' previsto un Consiglio
direttivo nel quale sia assicurata la presenza di tutte le componenti
operanti  nel  Centro,  compresi  i soggetti esterni all'Ateneo, e un
Direttore scelto tra i membri del Consiglio.
  3. Lo Statuto di ciascun Centro, formulato sulla base degli Statuti
tipo  e  delle  indicazioni avanzate dai proponenti, e' approvato dal
Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
  4.  Il  Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione,
per  quanto  di  sua  competenza,  puo'  autorizzare  la nomina di un
Direttore  di  Centro  esterno  all'Universita',  qualora  esista  la
copertura finanziaria della spesa.
  5. Il Consiglio di Amministrazione, se constata l'esaurimento delle
finalita'  istitutive dei Centri, ne delibera lo scioglimento sentito
il Senato Accademico.