Art. 39. Centri e consorzi nazionali ed internazionali 1. Ciascun Dipartimento, nonche' gruppi di docenti, possono promuovere la partecipazione dell'Universita' a Centri o Consorzi nazionali o internazionali interuniversitari o convenzionati con altri enti, sottoponendo il relativo progetto di convenzione all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. 2. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro o Consorzio interuniversitario sono disciplinate dalla convenzione istitutiva e dal regolamento interno.