Art. 39.
            Centri e consorzi nazionali ed internazionali
  1.   Ciascun  Dipartimento,  nonche'  gruppi  di  docenti,  possono
promuovere  la  partecipazione  dell'Universita'  a Centri o Consorzi
nazionali  o  internazionali  interuniversitari  o  convenzionati con
altri   enti,   sottoponendo  il  relativo  progetto  di  convenzione
all'approvazione   del   Senato   Accademico   e   del  Consiglio  di
Amministrazione.
  2. Le modalita' di organizzazione e di funzionamento di ogni Centro
o  Consorzio  interuniversitario  sono disciplinate dalla convenzione
istitutiva e dal regolamento interno.