Art. 4. Modi di attuazione dei propri fini istituzionali 1. Per realizzare i propri obiettivi, l'Universita' sviluppa la ricerca scientifica e svolge attivita' didattiche, sperimentali e assistenziali ad essa collegate, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri. 2. L'Universita' si organizza in strutture di ricerca, didattiche, assistenziali e di servizio. 3. Le attivita' e le funzioni di tali strutture e degli organi di governo sono disciplinate dalle norme legislative relative alle Universita', dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo le procedure in esso previste. 4. Per favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce e promuove la diffusione delle informazioni all'interno ed all'esterno delle proprie sedi, con gli strumenti piu' appropriati. 5. Per il perseguimento delle sue finalita' l'Universita' partecipa come Ente fondatore a Fondazioni che abbiano scopi coerenti con i propri fini istituzionali. 6. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita' stipula convenzioni, contratti e conclude accordi, anche in forma consortile, con altre Universita', con le amministrazioni dello Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche, riconoscendo e valorizzando il contributo dei singoli studenti, italiani, comunitari internazionali e stranieri per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attivita' di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli atti di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni e societa' di capitali sia in Italia che all'estero. 7. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.