Art. 4.
          Modi di attuazione dei propri fini istituzionali
  1.  Per  realizzare  i  propri obiettivi, l'Universita' sviluppa la
ricerca  scientifica  e  svolge  attivita' didattiche, sperimentali e
assistenziali  ad  essa  collegate, anche con la collaborazione ed il
supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
  2.  L'Universita' si organizza in strutture di ricerca, didattiche,
assistenziali e di servizio.
  3.  Le  attivita' e le funzioni di tali strutture e degli organi di
governo  sono  disciplinate  dalle  norme  legislative  relative alle
Universita', dal presente Statuto e dai regolamenti approvati secondo
le procedure in esso previste.
  4.  Per  favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione
dei propri fini istituzionali, l'Universita' garantisce e promuove la
diffusione   delle  informazioni  all'interno  ed  all'esterno  delle
proprie sedi, con gli strumenti piu' appropriati.
  5. Per il perseguimento delle sue finalita' l'Universita' partecipa
come  Ente  fondatore  a  Fondazioni che abbiano scopi coerenti con i
propri fini istituzionali.
  6. Nell'ambito delle proprie finalita' istituzionali, l'Universita'
stipula  convenzioni,  contratti  e  conclude accordi, anche in forma
consortile,  con  altre  Universita',  con  le  amministrazioni dello
Stato, con enti pubblici e con privati, persone fisiche e giuridiche,
riconoscendo  e  valorizzando  il  contributo  dei  singoli studenti,
italiani,  comunitari  internazionali  e  stranieri per ogni forma di
cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di
attivita'  di comune interesse. A tal fine essa puo' partecipare agli
atti  di costituzione e adesione ad organismi associativi, fondazioni
e societa' di capitali sia in Italia che all'estero.
  7.  Per  assicurare  il  costante  miglioramento dei propri livelli
qualitativi   e   l'ottimale   gestione  delle  risorse  disponibili,
l'Universita'  procede  alla  sistematica valutazione delle attivita'
scientifiche, didattiche e amministrative.