Art. 40. Facolta' di Medicina e Chirurgia 1. La Facolta' di Medicina e Chirurgia e' tenuta a svolgere attivita' di ricerca, didattica, perfezionamento e formazione permanente. Per la formazione di laureati e specialisti, per i quali sia richiesta competenza professionalizzante clinica, essa assolve i necessari compiti assistenziali, di diagnosi e cura. L'Universita' garantisce l'unita' didattica ed assistenziale della Facolta'. 2. I corsi di studio a peculiarita' clinica devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea, sulla base della programmazione proposta dalla Facolta' e definita nel piano dell'Universita'. A tal fine l'Universita' realizza adeguate convenzioni preferibilmente con l'organizzazione sanitaria pubblica o privata accreditata. L'Universita', in caso di indisponibilita' o di inadeguatezza per le finalita' didattico-formative delle strutture predette - documentate dalla Facolta' e valutate dai competenti organi accademici - promuove l'allestimento di idonee strutture di assistenza anche a gestione diretta. 3. Con specifico regolamento, proposto dalla Facolta', sono determinate le modalita' organizzative connesse all'attivita' assistenziale. Il regolamento potra' prevedere, quale organo di consultazione, di istruttoria e di proposta per la Facolta', il Consiglio dei Clinici.