Art. 40.
                  Facolta' di Medicina e Chirurgia
  1.  La  Facolta'  di  Medicina  e  Chirurgia  e'  tenuta a svolgere
attivita'   di   ricerca,  didattica,  perfezionamento  e  formazione
permanente.  Per la formazione di laureati e specialisti, per i quali
sia  richiesta competenza professionalizzante clinica, essa assolve i
necessari  compiti  assistenziali,  di diagnosi e cura. L'Universita'
garantisce l'unita' didattica ed assistenziale della Facolta'.
  2.  I  corsi  di  studio a peculiarita' clinica devono soddisfare i
requisiti  previsti  dalla normativa nazionale ed europea, sulla base
della  programmazione  proposta  dalla  Facolta' e definita nel piano
dell'Universita'.   A   tal   fine  l'Universita'  realizza  adeguate
convenzioni preferibilmente con l'organizzazione sanitaria pubblica o
privata  accreditata. L'Universita', in caso di indisponibilita' o di
inadeguatezza  per  le  finalita' didattico-formative delle strutture
predette  -  documentate  dalla  Facolta'  e  valutate dai competenti
organi  accademici  -  promuove l'allestimento di idonee strutture di
assistenza anche a gestione diretta.
  3.   Con  specifico  regolamento,  proposto  dalla  Facolta',  sono
determinate   le   modalita'   organizzative  connesse  all'attivita'
assistenziale.  Il  regolamento  potra'  prevedere,  quale  organo di
consultazione,  di  istruttoria  e  di  proposta  per la Facolta', il
Consiglio dei Clinici.