Art. 41.
                        Attivita' di ricerca
  1.   Soggetti  dell'attivita'  di  ricerca  sono  i  professori,  i
ricercatori e i soggetti ad essi assimilati.
  2.  L'Universita'  garantisce  ai  propri  professori e ricercatori
piena  liberta'  nella  scelta  e  nello svolgimento dei programmi di
ricerca.