Art. 42. Collaborazioni alla ricerca 1. L'Universita' favorisce la collaborazione scientifica al proprio interno, facilita la costituzione di gruppi di ricerca e promuove l'interscambio di studiosi con altre Universita' e istituzioni scientifiche italiane e straniere. 2. All'interno dei dipartimenti e' consentita l'istituzione di Sezioni di ricerca con specifici regolamenti. 3. L'Universita', utilizzando i fondi di bilancio, favorisce la formazione e l'avvio alla ricerca di propri laureati mediante la concessione di borse di studio o di ricerca. Tali fondi potranno provenire anche da terzi. 4. Il personale tecnico collabora all'attivita' di ricerca secondo le proprie qualifiche e competenze.