Art. 42.
                     Collaborazioni alla ricerca
  1. L'Universita' favorisce la collaborazione scientifica al proprio
interno,  facilita  la  costituzione  di gruppi di ricerca e promuove
l'interscambio  di  studiosi  con  altre  Universita'  e  istituzioni
scientifiche italiane e straniere.
  2.  All'interno  dei  dipartimenti  e'  consentita l'istituzione di
Sezioni di ricerca con specifici regolamenti.
  3.  L'Universita',  utilizzando  i  fondi di bilancio, favorisce la
formazione  e  l'avvio  alla  ricerca  di propri laureati mediante la
concessione  di  borse  di  studio  o di ricerca. Tali fondi potranno
provenire anche da terzi.
  4.  Il personale tecnico collabora all'attivita' di ricerca secondo
le proprie qualifiche e competenze.