Art. 43. Strumenti per la ricerca 1. Ai professori e ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente Statuto e dai regolamenti, e' assicurato l'accesso ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente. 2. L'Universita' riserva sul proprio bilancio fondi destinati alla ricerca. Il Senato Accademico fissa i criteri di attribuzione dei fondi. 3. Su proposta del Senato Accademico, sentito il Consiglio della Ricerca, una quota dei fondi posti a bilancio puo' essere ripartita nell'ambito delle singole aree disciplinari, con modalita' volte a favorire ricerche di particolare interesse e a incentivare la qualita' della produzione scientifica. 4. Ai professori, ai ricercatori e agli studenti, secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di Ateneo, e' assicurata l'utilizzazione delle biblioteche, dei laboratori, degli apparati tecnici dell'Universita' e dei Centri di Ateneo. 5. L'Universita' agevola gli interventi di terzi a sostegno della ricerca, con la possibilita' di armonizzare il proprio regolamento contabile alle esigenze della realizzazione della ricerca, nel rispetto delle norme generali di contabilita' di Stato.