Art. 43.
                      Strumenti per la ricerca
  1.  Ai professori e ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente
Statuto  e  dai regolamenti, e' assicurato l'accesso ai finanziamenti
previsti dalla normativa vigente.
  2.  L'Universita' riserva sul proprio bilancio fondi destinati alla
ricerca.  Il  Senato  Accademico  fissa i criteri di attribuzione dei
fondi.
  3.  Su  proposta  del Senato Accademico, sentito il Consiglio della
Ricerca,  una  quota dei fondi posti a bilancio puo' essere ripartita
nell'ambito  delle  singole  aree disciplinari, con modalita' volte a
favorire  ricerche  di  particolare  interesse  e  a  incentivare  la
qualita' della produzione scientifica.
  4.  Ai  professori,  ai  ricercatori  e  agli  studenti, secondo le
modalita'   stabilite   dai  regolamenti  di  Ateneo,  e'  assicurata
l'utilizzazione  delle  biblioteche,  dei  laboratori, degli apparati
tecnici dell'Universita' e dei Centri di Ateneo.
  5.  L'Universita'  agevola gli interventi di terzi a sostegno della
ricerca,  con  la  possibilita' di armonizzare il proprio regolamento
contabile  alle  esigenze  della  realizzazione  della  ricerca,  nel
rispetto delle norme generali di contabilita' di Stato.