Art. 44.
                      Valutazione della ricerca
  1.  Per  promuovere lo sviluppo di qualificate attivita' di ricerca
in  ciascuna area disciplinare, l'Universita' esprime una valutazione
sulla produzione scientifica delle strutture di ricerca.
  2. Il Senato Accademico stabilisce i criteri per la formazione e la
durata  delle  Commissioni di valutazione della ricerca per ogni area
scientifica  disciplinare,  come definita dal CUN, composte di almeno
tre  membri, anche estranei all'Universita'. Le Commissioni esprimono
la  loro  valutazione  almeno  ogni  tre anni, sulla base dei criteri
riconosciuti dalla comunita' scientifica internazionale. Ove manchino
tali criteri, questi verranno prefissati dalla commissione stessa.
  3.  L'Universita'  provvede annualmente alla diffusione dell'elenco
delle  pubblicazioni  scientifiche  apparse  nell'anno  precedente  e
prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo.