Art. 44. Valutazione della ricerca 1. Per promuovere lo sviluppo di qualificate attivita' di ricerca in ciascuna area disciplinare, l'Universita' esprime una valutazione sulla produzione scientifica delle strutture di ricerca. 2. Il Senato Accademico stabilisce i criteri per la formazione e la durata delle Commissioni di valutazione della ricerca per ogni area scientifica disciplinare, come definita dal CUN, composte di almeno tre membri, anche estranei all'Universita'. Le Commissioni esprimono la loro valutazione almeno ogni tre anni, sulla base dei criteri riconosciuti dalla comunita' scientifica internazionale. Ove manchino tali criteri, questi verranno prefissati dalla commissione stessa. 3. L'Universita' provvede annualmente alla diffusione dell'elenco delle pubblicazioni scientifiche apparse nell'anno precedente e prodotte da soggetti operanti nell'Ateneo.