Art. 45.
                         Attivita' didattica
  1.  L'Universita',  al  fine  di  assicurare una efficace attivita'
formativa,  promuove il coordinamento delle attivita' didattiche, dei
programmi  di  insegnamento  e  di  ogni  altra  iniziativa  ad  essa
connessa.
  2. L'Universita' favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove
metodologie didattiche.
  3.  Al  fine  di consentire un proficuo rapporto tra i professori e
studenti   e  per  favorire  l'inserimento  di  questi  ultimi  nella
comunita'  universitaria,  l'Universita',  nei  casi consentiti dalla
normativa   vigente,   puo'   determinare  il  numero  massimo  delle
iscrizioni  ai  corsi  di  Studio;  esso  viene  fissato  dal  Senato
Accademico  sulla  base  di  una  relazione  tecnica  predisposta dai
rispettivi    Consigli   di   Facolta',   udito   il   Consiglio   di
Amministrazione.   I   criteri,  le  modalita'  di  ammissione  e  le
condizioni   per  il  mantenimento  dello  status  di  studente  sono
stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
  4.  Il  numero  massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di
specializzazione  e  ai  corsi  di dottorato di ricerca sono definiti
sulla  base  delle  norme  di  legge,  tenendo  conto  delle  risorse
economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'.
  5.  Il  personale tecnico collabora all'attivita' didattica secondo
le norme di legge.