Art. 45. Attivita' didattica 1. L'Universita', al fine di assicurare una efficace attivita' formativa, promuove il coordinamento delle attivita' didattiche, dei programmi di insegnamento e di ogni altra iniziativa ad essa connessa. 2. L'Universita' favorisce la ricerca e la sperimentazione di nuove metodologie didattiche. 3. Al fine di consentire un proficuo rapporto tra i professori e studenti e per favorire l'inserimento di questi ultimi nella comunita' universitaria, l'Universita', nei casi consentiti dalla normativa vigente, puo' determinare il numero massimo delle iscrizioni ai corsi di Studio; esso viene fissato dal Senato Accademico sulla base di una relazione tecnica predisposta dai rispettivi Consigli di Facolta', udito il Consiglio di Amministrazione. I criteri, le modalita' di ammissione e le condizioni per il mantenimento dello status di studente sono stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo. 4. Il numero massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca sono definiti sulla base delle norme di legge, tenendo conto delle risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'. 5. Il personale tecnico collabora all'attivita' didattica secondo le norme di legge.