Art. 47.
                              Tutorato
  1.   L'Universita'  istituisce  il  tutorato  con  le  finalita'  e
modalita' previste dalla legge.
  2.  Il  tutorato  e' disciplinato da apposito regolamento approvato
dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti.