Art. 48. Contratti d'insegnamento 1. L'Universita', per rispondere a documentate esigenze didattiche, puo' assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi di insegnamento a studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale e scientifica che non siano dipendenti di ruolo di Universita' italiane. 2. L'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le procedure previsti da apposito regolamento di Ateneo redatto in conformita' alle norme contenute nel decreto ministeriale 242/98.