Art. 48.
                      Contratti d'insegnamento
  1. L'Universita', per rispondere a documentate esigenze didattiche,
puo'  assegnare corsi ufficiali e corsi integrativi di insegnamento a
studiosi od esperti di alta e comprovata qualificazione professionale
e  scientifica  che  non  siano  dipendenti  di  ruolo di Universita'
italiane.
  2. L'attribuzione di tali incarichi avviene nei limiti e secondo le
procedure  previsti  da  apposito  regolamento  di  Ateneo redatto in
conformita' alle norme contenute nel decreto ministeriale 242/98.