Art. 5.
                         Ricerca scientifica
  1.  L'attivita'  di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede
primaria,  e'  compito  qualificante di ogni professore e ricercatore
universitario.
  2.  L'Universita',  al  fine  di consentire l'acquisizione di nuove
conoscenze,  fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli
strumenti  necessari  allo  svolgimento  della ricerca scientifica di
base e applicata.