Art. 51.
                               Bilanci
  1.  Il bilancio di previsione e il conto consuntivo vengono redatti
in termini di competenza. Essi vengono predisposti dagli uffici sulla
base  delle norme del regolamento generale per l'amministrazione e la
contabilita',  e  sono  adottati  secondo  le  procedure previste dal
presente Statuto.