Art. 52. Centri di gestione e di spesa 1. Le strutture di spesa dell'Universita' sono costituite dai centri di spesa e dai centri di gestione, che operano secondo le norme del regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita' e dei regolamenti interni. 2. Ferma restando l'unicita' del bilancio dell'Ateneo, sono centri di gestione le strutture dotate di autonomia di bilancio, quali l'Amministrazione centrale, i Dipartimenti e le strutture cui sia stata attribuita autonomia finanziaria e di spesa, secondo le procedure previste dal presente Statuto. 3. Sono centri di spesa le articolazioni dell'Amministrazione centrale, le Presidenze delle Facolta', gli Istituti e le altre strutture cui sia stata attribuita autonomia di spesa, senza autonomia di bilancio, secondo le procedure previste dal presente Statuto.