Art. 52.
                    Centri di gestione e di spesa
  1.  Le  strutture  di  spesa  dell'Universita'  sono costituite dai
centri  di  spesa  e  dai  centri di gestione, che operano secondo le
norme   del   regolamento   generale   per   l'amministrazione  e  la
contabilita' e dei regolamenti interni.
  2.  Ferma restando l'unicita' del bilancio dell'Ateneo, sono centri
di  gestione  le  strutture  dotate  di  autonomia di bilancio, quali
l'Amministrazione  centrale,  i  Dipartimenti  e le strutture cui sia
stata  attribuita  autonomia  finanziaria  e  di  spesa,  secondo  le
procedure previste dal presente Statuto.
  3.  Sono  centri  di  spesa  le  articolazioni dell'Amministrazione
centrale,  le  Presidenze  delle  Facolta',  gli  Istituti e le altre
strutture   cui  sia  stata  attribuita  autonomia  di  spesa,  senza
autonomia  di  bilancio,  secondo  le procedure previste dal presente
Statuto.