Art. 53.
                       Fondi dell'Universita'
  1. Sono fondi dell'Universita':
    a) le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti;
    b) ogni  somma  di  provenienza statale, regionale, provinciale o
comunale;
    c) ogni somma proveniente da Enti pubblici o privati e da persone
fisiche che intendano contribuire allo sviluppo dell'Universita';
    d) ogni  somma derivante da contratti e convenzioni per attivita'
di  formazione,  ricerca,  consulenza e assistenza stipulati con Enti
pubblici e privati;
    e) ogni  somma  proveniente  da  rendite  percepite  a  qualsiasi
titolo.
  2.  Le  risorse  disponibili  annualmente possono essere utilizzate
anche secondo piani pluriennali di impegno.