Art. 53. Fondi dell'Universita' 1. Sono fondi dell'Universita': a) le tasse universitarie e i contributi a carico degli studenti; b) ogni somma di provenienza statale, regionale, provinciale o comunale; c) ogni somma proveniente da Enti pubblici o privati e da persone fisiche che intendano contribuire allo sviluppo dell'Universita'; d) ogni somma derivante da contratti e convenzioni per attivita' di formazione, ricerca, consulenza e assistenza stipulati con Enti pubblici e privati; e) ogni somma proveniente da rendite percepite a qualsiasi titolo. 2. Le risorse disponibili annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impegno.