Art. 54.
                        Modifiche di Statuto
  1.  Lo Statuto puo' essere modificato secondo le procedure indicate
nei commi seguenti.
  2.  Le  proposte  di  modifica  dello Statuto possono provenire dal
Rettore,  dal  Senato  Accademico,  dal Consiglio di Amministrazione,
dalla Consulta dei Dipartimenti, da una Facolta', da un Dipartimento,
dal   Consiglio   degli   Studenti,   dal   Consiglio  del  personale
tecnico-amministrativo  o  da  almeno  un decimo dei professori e dei
ricercatori dell'Ateneo.
  3. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro
il  31  dicembre,  vengono  esaminate  al  piu'  tardi entro il primo
semestre dell'anno successivo.
  4.  Le  modifiche  dello Statuto sono approvate, con la maggioranza
dei  tre  quarti  dei  componenti,  dal Senato Accademico, sentiti il
Consiglio   di   Amministrazione,  il  Consiglio  della  Ricerca,  il
Consiglio  del  personale  tecnico-amministrativo,  la  Consulta  dei
Dipartimenti e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla
modifica.
  5.  Le  modifiche  dello Statuto riguardanti il mero recepimento di
norme  di  legge  inderogabili sono adottate con Decreto del Rettore,
sentito il Senato Accademico.
  6.  In  presenza  di rilievi ministeriali il Senato Accademico puo'
confermare  il  proprio  testo  con la maggioranza dei tre quinti dei
componenti  per le modifiche oggetto di rilievi di legittimita' o con
la  maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi
di merito.