Art. 54. Modifiche di Statuto 1. Lo Statuto puo' essere modificato secondo le procedure indicate nei commi seguenti. 2. Le proposte di modifica dello Statuto possono provenire dal Rettore, dal Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione, dalla Consulta dei Dipartimenti, da una Facolta', da un Dipartimento, dal Consiglio degli Studenti, dal Consiglio del personale tecnico-amministrativo o da almeno un decimo dei professori e dei ricercatori dell'Ateneo. 3. Le proposte di modifica dello Statuto pervenute al Rettore entro il 31 dicembre, vengono esaminate al piu' tardi entro il primo semestre dell'anno successivo. 4. Le modifiche dello Statuto sono approvate, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, dal Senato Accademico, sentiti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio della Ricerca, il Consiglio del personale tecnico-amministrativo, la Consulta dei Dipartimenti e gli Organi collegiali delle strutture interessate alla modifica. 5. Le modifiche dello Statuto riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili sono adottate con Decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico. 6. In presenza di rilievi ministeriali il Senato Accademico puo' confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito.