Art. 55. Approvazione e modifiche dei Regolamenti 1. I regolamenti si distinguono in regolamenti d'Ateneo e regolamenti interni delle singole strutture. 2. Il regolamento didattico d'Ateneo e' approvato o modificato secondo quanto previsto dall'art. 46. 3. Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita' d'Ateneo e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato Accademico e la Consulta dei Dipartimenti. In presenza di rilievi ministeriali, il Consiglio di Amministrazione puo' confermare il proprio testo con la maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di rilievi di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti per quelle oggetto di rilievi di merito. 4. I regolamenti delle strutture e le modifiche degli stessi vengono proposti dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione. 5. Gli altri regolamenti di Ateneo vengono approvati dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione, secondo la propria competenza, sentito l'altro organo. 6. I regolamenti vengono emanati con Decreto del Rettore.