Art. 55.
              Approvazione e modifiche dei Regolamenti
  1.   I   regolamenti  si  distinguono  in  regolamenti  d'Ateneo  e
regolamenti interni delle singole strutture.
  2.  Il  regolamento  didattico  d'Ateneo  e' approvato o modificato
secondo quanto previsto dall'art. 46.
  3.  Il regolamento generale per l'amministrazione e la contabilita'
d'Ateneo  e'  approvato,  a  maggioranza assoluta dei componenti, dal
Consiglio  di  Amministrazione,  sentiti  il  Senato  Accademico e la
Consulta  dei  Dipartimenti.  In presenza di rilievi ministeriali, il
Consiglio  di Amministrazione puo' confermare il proprio testo con la
maggioranza dei tre quinti dei componenti per le modifiche oggetto di
rilievi  di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti
per quelle oggetto di rilievi di merito.
  4.  I  regolamenti  delle  strutture  e  le  modifiche degli stessi
vengono  proposti  dagli  organi collegiali delle singole strutture e
approvati   dal   Senato   Accademico,   sentito   il   Consiglio  di
Amministrazione.
  5.  Gli  altri  regolamenti  di Ateneo vengono approvati dal Senato
Accademico  o  dal  Consiglio  di Amministrazione, secondo la propria
competenza, sentito l'altro organo.
  6. I regolamenti vengono emanati con Decreto del Rettore.