Art. 56. Elezioni 1. La votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio segreto. 2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto limitato. Ciascun elettore potra' votare per non piu' di un terzo dei nominativi da designare. 3. Per l'elezione degli organi individuali, risulta eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procedera' col sistema di ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio dovra' avvenire entro quarantacinque giorni dalla prima votazione. Risultera' eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto. 4. Rettore, Presidi di Facolta', Presidenti di Consiglio di Studio, Direttori di Dipartimento, i membri del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, il Vicepresidente del Comitato dei sostenitori, i membri della Giunta di Dipartimento durano in carica per un triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta con l'eccezione del Vicepresidente del Comitato dei sostenitori. In caso di facolta' con un numero di docenti di prima fascia inferiore a sette, il Preside puo' essere eletto per un terzo mandato. 5. Il Vicepresidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del Comitato per lo sport universitario, del Consiglio degli studenti, del Consiglio della ricerca e quelli fra questi ultimi designati a partecipare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, durano in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione per una sola volta, con l'eccezione dei membri del Comitato per lo sport universitario. 6. Il decano o altro organo previsto da questo Statuto o dai regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti almeno sessanta giorni prima della loro scadenza dalla carica; le elezioni avvengono al piu' tardi trenta giorni prima della scadenza dalla carica dei soggetti da sostituire. 7. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi. 8. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di soggetti ricoprenti funzioni individuali o di uno o piu' rappresentanti eletti o designati in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti per quanto riguarda la componente studentesca. Per quanto riguarda le altre componenti, si procedera' al rinnovo entro sessanta giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale. I soggetti ricoprenti funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi stessi, ove possibile. 9. La designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da approvarsi dal Senato Accademico sentito il Consiglio degli studenti.