Art. 56.
                              Elezioni
  1.  La  votazione per l'elezione degli organi e' valida se vi abbia
preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente
disposto dalla legge o dal presente Statuto; essa avviene a scrutinio
segreto.
  2.  Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a
voto  limitato.  Ciascun  elettore  potra'  votare per non piu' di un
terzo dei nominativi da designare.
  3.  Per  l'elezione  degli  organi  individuali, risulta eletto chi
abbia  ottenuto  la  maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre
votazioni.  In  caso di mancata elezione si procedera' col sistema di
ballottaggio  tra  i  due  candidati  che nella terza votazione hanno
riportato  il  maggior  numero  di voti. La votazione di ballottaggio
dovra'  avvenire  entro  quarantacinque giorni dalla prima votazione.
Risultera'   eletto  chi  ottiene  il  maggior  numero  di  voti.  Le
operazioni di voto si effettuano a scrutinio segreto.
  4. Rettore, Presidi di Facolta', Presidenti di Consiglio di Studio,
Direttori  di  Dipartimento,  i  membri  del  Consiglio del personale
tecnico-amministrativo,    il   Vicepresidente   del   Comitato   dei
sostenitori,  i  membri della Giunta di Dipartimento durano in carica
per  un  triennio e sono rieleggibili consecutivamente nella funzione
per  una  sola  volta con l'eccezione del Vicepresidente del Comitato
dei sostenitori.
  In  caso  di  facolta'  con  un  numero  di docenti di prima fascia
inferiore  a  sette,  il  Preside  puo'  essere  eletto  per un terzo
mandato.
  5.  Il Vicepresidente della Consulta dei Dipartimenti, i membri del
Comitato  per  lo  sport universitario, del Consiglio degli studenti,
del  Consiglio  della  ricerca e quelli fra questi ultimi designati a
partecipare  al  Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione,
durano  in carica per un biennio e sono rieleggibili consecutivamente
nella  funzione  per  una  sola volta, con l'eccezione dei membri del
Comitato per lo sport universitario.
  6.  Il  decano  o  altro  organo  previsto  da questo Statuto o dai
regolamenti indice l'elezione dei soggetti di cui ai commi precedenti
almeno  sessanta  giorni  prima  della loro scadenza dalla carica; le
elezioni  avvengono  al piu' tardi trenta giorni prima della scadenza
dalla carica dei soggetti da sostituire.
  7.  La  mancata  designazione  di  rappresentanti  di  una  o  piu'
componenti,  per  mancato raggiungimento del numero minimo di votanti
previsto  o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti,
non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
  8.  In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di
requisiti   soggettivi  o  altro,  di  soggetti  ricoprenti  funzioni
individuali  o  di  uno  o  piu' rappresentanti eletti o designati in
organi  collegiali,  subentra  il  primo  dei  non  eletti per quanto
riguarda  la  componente  studentesca.  Per  quanto riguarda le altre
componenti,  si  procedera'  al  rinnovo entro sessanta giorni. Nelle
more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la
validita'  della  composizione  dell'organo  collegiale.  I  soggetti
ricoprenti  funzioni individuali o facenti parte di organi collegiali
conservano  le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli organi
stessi, ove possibile.
  9.  La  designazione delle rappresentanze studentesche negli organi
collegiali  avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento
da  approvarsi  dal  Senato  Accademico  sentito  il  Consiglio degli
studenti.