Art. 57.
                          Incompatibilita'
  1.  Le incompatibilita' fra le varie funzioni previste dal presente
Statuto  e  fra  queste e l'opzione con il tempo definito sono quelle
previste dalla legge.
  2.  I  membri  eletti  in rappresentanza delle varie componenti non
possono    fare    parte    contemporaneamente   del   Consiglio   di
amministrazione e del Senato Accademico.