Art. 59. Decreti ed Ordinanze 1. Con decreto del Rettore vengono emanati i seguenti atti: a) lo Statuto; b) i regolamenti di Ateneo; c) i regolamenti interni; d) la costituzione degli organi di Ateneo e la nomina dei componenti; e) l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Dipartimenti e centri; f) i provvedimenti di competenza degli organi collegiali di governo da assumere per motivi di urgenza e da sottoporre a successiva ratifica; g) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. 2. Le modifiche agli atti di cui al precedente comma vengono emanate con Decreto del Rettore. 3. Il Decreto del Rettore viene emanato a conclusione delle procedure di approvazione e di adozione previste dal presente Statuto, dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera f) del precedente primo comma. 4. I Direttori di dipartimento emanano decreti: a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni; b) nei casi di urgenza su materie di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica; 5. Il Direttore Amministrativo emana ordinanze in merito alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.