Art. 59.
                        Decreti ed Ordinanze
  1. Con decreto del Rettore vengono emanati i seguenti atti:
    a) lo Statuto;
    b) i regolamenti di Ateneo;
    c) i regolamenti interni;
    d) la  costituzione  degli  organi  di  Ateneo  e  la  nomina dei
componenti;
    e) l'istituzione,   l'attivazione   e   la   disattivazione   dei
Dipartimenti e centri;
    f) i  provvedimenti  di  competenza  degli  organi  collegiali di
governo  da  assumere  per  motivi  di  urgenza  e  da  sottoporre  a
successiva ratifica;
    g) gli  altri  provvedimenti  previsti  dalla normativa vigente e
dallo Statuto.
  2.  Le  modifiche  agli  atti  di  cui  al precedente comma vengono
emanate con Decreto del Rettore.
  3.  Il  Decreto  del  Rettore  viene  emanato  a  conclusione delle
procedure  di  approvazione  e  di  adozione  previste  dal  presente
Statuto,  dai regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i
casi di urgenza di cui alla lettera f) del precedente primo comma.
  4. I Direttori di dipartimento emanano decreti:
    a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;
    b) nei  casi  di  urgenza  su  materie  di competenza dell'organo
collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica;
  5.  Il  Direttore  Amministrativo  emana  ordinanze  in merito alla
gestione  finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione
di  tutti  gli atti di organizzazione delle risorse umane, sulla base
degli indirizzi espressi dagli organi accademici competenti.