Art. 6. Attivita' didattica 1. L'insegnamento promuove la preparazione culturale e scientifica dello studente e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire. 2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei seguenti titoli: a) Laurea (L); b) Laurea Magistrale (LM); c) Diploma di Specializzazione (DS); d) Dottorato di Ricerca (DR). 3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 4. L'Universita' puo' altresi' attivare corsi di formazione e di perfezionamento e rilasciare i relativi attestati. 5. I docenti svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento, coordinate nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. 6. Gli studenti frequentano le lezioni e partecipano alle altre attivita' previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di studio e i corsi da seguire, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.