Art. 6.
                         Attivita' didattica
  1.  L'insegnamento promuove la preparazione culturale e scientifica
dello   studente   e   l'acquisizione  di  conoscenze,  esperienze  e
metodologie  congrue  con  il  titolo  di  studio  che questi intende
conseguire.
  2. L'Universita' svolge attivita' didattica per il conferimento dei
seguenti titoli:
    a) Laurea (L);
    b) Laurea Magistrale (LM);
    c) Diploma di Specializzazione (DS);
    d) Dottorato di Ricerca (DR).
  3. L'Universita' puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico
e   di   alta  formazione  permanente  e  ricorrente,  successivi  al
conseguimento   della   laurea   o   della  laurea  Magistrale,  alla
conclusione  dei quali sono rilasciati i master universitari di primo
e di secondo livello.
  4.  L'Universita'  puo'  altresi' attivare corsi di formazione e di
perfezionamento e rilasciare i relativi attestati.
  5.   I   docenti   svolgono  le  attivita'  di  insegnamento  e  di
accertamento,  coordinate  nell'ambito delle strutture didattiche, al
fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
  6.  Gli  studenti  frequentano  le lezioni e partecipano alle altre
attivita'  previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo
di  studio  e  i  corsi  da  seguire,  nel rispetto degli ordinamenti
didattici vigenti.