Art. 60.
                           Verbalizzazioni
  1.  I  verbali delle adunanze degli Organi collegiali devono essere
letti  ed  approvati  dall'organo e sottoscritti dal Presidente e dal
Segretario.
  2.  Le  delibere,  verbalizzate  ed  approvate, sono immediatamente
esecutive.
  3.  I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi
e   trasmessi  agli  organi  di  livello  superiore,  per  quanto  di
competenza.
  4.  I  verbali  sono pubblici e possono essere consultati nel luogo
ove  essi  sono  custoditi,  secondo  quanto  previsto  dal  presente
Statuto.