Art. 60. Verbalizzazioni 1. I verbali delle adunanze degli Organi collegiali devono essere letti ed approvati dall'organo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario. 2. Le delibere, verbalizzate ed approvate, sono immediatamente esecutive. 3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore, per quanto di competenza. 4. I verbali sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi, secondo quanto previsto dal presente Statuto.