Art. 61.
                        Afferenze e Adesioni
  1.  Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento e
puo' aderire ad altre strutture di ricerca e formazione.
  2.  L'afferenza, richiesta dall'interessato, puo' essere negata dal
Consiglio   di   Dipartimento   solo  nel  caso  in  cui  il  settore
scientifico-disciplinare  non  sia  previsto  fra quelli afferenti al
Dipartimento;  in tal caso spetta al Senato Accademico l'assegnazione
dell'afferenza.
  3.  Il  trasferimento  ad un Dipartimento da parte di soggetti gia'
afferenti   ad   altro   Dipartimento   dell'Universita',   ha  luogo
dall'inizio  dell'anno  solare  successivo  a  quello in cui e' stata
accettata la richiesta.
  4.  Il  trasferimento  ad  una  Facolta'  da parte di soggetti gia'
afferenti  ad  altra  Facolta'  dell'Universita' ha luogo dall'inizio
dell'anno  accademico  successivo a quello in cui e' stata deliberata
la chiamata.
  5.  L'adesione  alle  altre  strutture didattiche e di ricerca e ai
Centri  interdipartimentali  e' subordinata all'accettazione da parte
degli  organi  competenti  della  struttura,  fatte salve le norme di
garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.