Art. 61. Afferenze e Adesioni 1. Ogni professore e ricercatore deve afferire a un Dipartimento e puo' aderire ad altre strutture di ricerca e formazione. 2. L'afferenza, richiesta dall'interessato, puo' essere negata dal Consiglio di Dipartimento solo nel caso in cui il settore scientifico-disciplinare non sia previsto fra quelli afferenti al Dipartimento; in tal caso spetta al Senato Accademico l'assegnazione dell'afferenza. 3. Il trasferimento ad un Dipartimento da parte di soggetti gia' afferenti ad altro Dipartimento dell'Universita', ha luogo dall'inizio dell'anno solare successivo a quello in cui e' stata accettata la richiesta. 4. Il trasferimento ad una Facolta' da parte di soggetti gia' afferenti ad altra Facolta' dell'Universita' ha luogo dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui e' stata deliberata la chiamata. 5. L'adesione alle altre strutture didattiche e di ricerca e ai Centri interdipartimentali e' subordinata all'accettazione da parte degli organi competenti della struttura, fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.