Art. 65. Decorrenza e durata dei mandati 1. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico. 2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato degli organi individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha decorrenza immediata. Il periodo intercorrente tra la nomina e la fine dell'anno accademico non si computa ai fini della prevista durata del mandato degli organi individuali.