Art. 65.
                   Decorrenza e durata dei mandati
  1. Tutti i mandati elettivi hanno decorrenza con l'inizio dell'anno
accademico.
  2. In caso di intervenuta vacanza in corso d'anno, il nuovo mandato
degli  organi  individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha
decorrenza  immediata.  Il  periodo  intercorrente tra la nomina e la
fine  dell'anno  accademico  non  si  computa  ai fini della prevista
durata del mandato degli organi individuali.