Art. 66.
                        Funzioni disciplinari
  1.  La  funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti
ai  corsi di Studio attivati nell'Universita' viene esercitata da una
commissione   costituita  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento
didattico d'Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte anche il
Presidente del Consiglio degli studenti.
  2.   La   funzione   disciplinare  nei  confronti  dei  professori,
ricercatori  e  personale  tecnico-amministrativo viene esercitata in
conformita' alle vigenti disposizioni legislative.