Art. 66. Funzioni disciplinari 1. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai corsi di Studio attivati nell'Universita' viene esercitata da una commissione costituita secondo quanto previsto dal Regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte anche il Presidente del Consiglio degli studenti. 2. La funzione disciplinare nei confronti dei professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo viene esercitata in conformita' alle vigenti disposizioni legislative.