Art. 67.
                               Termini
  1.  I  termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi,
salvo   quanto   previsto  dalla  normativa  vigente  o  da  norme  e
disposizioni  specificamente adottate, sono sospesi nel periodo dal 1
al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare
successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in
cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 62, salvi i casi
di urgenza.