Art. 67. Termini 1. I termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo quanto previsto dalla normativa vigente o da norme e disposizioni specificamente adottate, sono sospesi nel periodo dal 1 al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche nel caso in cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 62, salvi i casi di urgenza.