Art. 7.
                    Altre attivita' istituzionali
  1.  L'Universita'  istituisce e promuove attivita' di orientamento,
formazione,  aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche,
tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.
  2. In particolare:
    a) organizza  incontri  e  corsi di orientamento per l'iscrizione
degli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio;
    b) istituisce corsi di perfezionamento post-Laurea;
    c) organizza  corsi  di  preparazione  agli esami di abilitazione
all'esercizio delle professioni;
    d) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di
ogni ordine e grado;
    e) partecipa  ad  iniziative di rilevante interesse scientifico e
culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni;
    f) promuove  ed  organizza  l'aggiornamento del proprio personale
amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in
conformita' alle norme vigenti;
    g) favorisce   la   formazione   culturale  dei  cittadini  anche
attraverso   la   collaborazione   con   enti  non  universitari,  in
particolare con l'Universita' per l'Educazione Permanente.
  3.  Per  i  corsi previsti dal presente articolo l'Universita' puo'
rilasciare specifici attestati.
  4.  L'Universita'  favorisce  attivita'  di  ricerca, di consulenza
professionale  e  di servizi a favore di terzi sulla base di appositi
contratti e convenzioni.
  5.   L'Universita'  promuove,  anche  in  collaborazione  con  enti
pubblici   e   con   privati,   e   con  associazioni  e  cooperative
studentesche,  iniziative  dirette  ad  assicurare  agli studenti, al
personale  docente  e  al  personale  tecnico-amministrativo  servizi
culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento
nell'ambiente di studio e di lavoro.
  6.   L'Universita'   agevola   la   partecipazione  alle  attivita'
didattiche  e  di  ricerca a studenti, docenti, ricercatori e tecnici
esterni ad essa.
  7.  L'Universita'  puo'  attivare, anche in collaborazione con enti
pubblici  e  privati  e  sotto  la  sua responsabilita' scientifica e
didattica,  corsi  liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti
che  abbiano  superato  le  corrispondenti prove finali. Tali crediti
sono  riconosciuti  ai  fini  del  conseguimento dei titoli di studio
previsti all'art. 6, comma 2.