Art. 7. Altre attivita' istituzionali 1. L'Universita' istituisce e promuove attivita' di orientamento, formazione, aggiornamento e perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni. 2. In particolare: a) organizza incontri e corsi di orientamento per l'iscrizione degli studi universitari e per l'elaborazione dei piani di studio; b) istituisce corsi di perfezionamento post-Laurea; c) organizza corsi di preparazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni; d) svolge corsi di aggiornamento per il personale delle scuole di ogni ordine e grado; e) partecipa ad iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni; f) promuove ed organizza l'aggiornamento del proprio personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti; g) favorisce la formazione culturale dei cittadini anche attraverso la collaborazione con enti non universitari, in particolare con l'Universita' per l'Educazione Permanente. 3. Per i corsi previsti dal presente articolo l'Universita' puo' rilasciare specifici attestati. 4. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni. 5. L'Universita' promuove, anche in collaborazione con enti pubblici e con privati, e con associazioni e cooperative studentesche, iniziative dirette ad assicurare agli studenti, al personale docente e al personale tecnico-amministrativo servizi culturali, ricreativi, residenziali e di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro. 6. L'Universita' agevola la partecipazione alle attivita' didattiche e di ricerca a studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni ad essa. 7. L'Universita' puo' attivare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati e sotto la sua responsabilita' scientifica e didattica, corsi liberi con attribuzione di crediti ai frequentanti che abbiano superato le corrispondenti prove finali. Tali crediti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti all'art. 6, comma 2.