Art. 71. Entrata in vigore 1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi. 2. Gli organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa. 3. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto rientrano nel computo ai fini della non eleggibilita'.