Art. 71.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  Statuto  entra  in  vigore  il  trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
fatto salvo quanto previsto ai successivi commi.
  2.  Gli  organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore
del  presente Statuto cessano dalla carica alla scadenza naturale del
loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa.
  3.  I  mandati  in  corso  al  momento  dell'entrata  in vigore del
presente   Statuto   rientrano   nel   computo   ai  fini  della  non
eleggibilita'.