Art. 8.
                       Rapporti internazionali
  1. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali
alla  definizione  ed alla realizzazione di programmi di cooperazione
scientifica e di formazione.
  2.   Al   fine   di   realizzare  la  cooperazione  internazionale,
l'Universita':
    a) stipula   accordi  e  convenzioni  con  Atenei  e  istituzioni
culturali e scientifiche di altri Paesi;
    b) promuove   ed   incoraggia   gli   scambi   internazionali  di
professori,    ricercatori,    laureati,    studenti    e   personale
tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica.
  3.  L'Universita'  puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di
studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione
con  altri  enti, ed in particolare con quelli preposti ad assicurare
il diritto allo studio degli studenti.
  4.  L'Universita'  intende,  in  particolare, sviluppare il proprio
ruolo nell'Unione europea attraverso:
    a) la  promozione  di  meccanismi per il reclutamento di studenti
europei e l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee;
    b) la promozione di ulteriori accordi per la mobilita' accademica
fra le Universita' europee;
    c) l'adesione  ai  programmi  di  ricerca  scientifica e sviluppo
tecnologico promossi dall'Unione europea.