Art. 8. Rapporti internazionali 1. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione ed alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale, l'Universita': a) stipula accordi e convenzioni con Atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove ed incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale tecnico-amministrativo, anche con interventi di natura economica. 3. L'Universita' puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti, ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti. 4. L'Universita' intende, in particolare, sviluppare il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso: a) la promozione di meccanismi per il reclutamento di studenti europei e l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee; b) la promozione di ulteriori accordi per la mobilita' accademica fra le Universita' europee; c) l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.