Art. 9.
                       Doveri di informazione
  1.  L'Universita'  riconosce nell'informazione una delle condizioni
essenziali  per  assicurare  la  partecipazione  degli  studenti, dei
docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo.
  2.  L'Universita'  provvede  a  rendere accessibili le informazioni
sulla  sua  attivita'  ed  il  suo funzionamento; in particolare essa
garantisce la pubblicita' tempestiva e la diffusione degli ordini del
giorno  e  delle  delibere  del  Senato  Accademico, del Consiglio di
Amministrazione e del Consiglio della Ricerca.