Art. 9. Doveri di informazione 1. L'Universita' riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei docenti e del personale tecnico-amministrativo alla vita dell'Ateneo. 2. L'Universita' provvede a rendere accessibili le informazioni sulla sua attivita' ed il suo funzionamento; in particolare essa garantisce la pubblicita' tempestiva e la diffusione degli ordini del giorno e delle delibere del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio della Ricerca.