IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Curto  Natalia Evangelina, nata il
26 settembre  1974  a Parana' - Entre Rios Buenos Aires - (Argentina)
cittadina  argentina,  diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 394/1999 in combinato
disposto  con  l'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992, il
riconoscimento  del  titolo  professionale  di «Abogada» di cui e' in
possesso,  conseguito  presso l'«Universidad Nacional del Litoral» di
Santa   Fe  (Argentina)  in  data  8 ottobre  1999  e  rilasciato  il
2 dicembre 1999, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia
della professione di avvocato;
  Considerato  che  la richiedente e' iscritta al «Colegio Publico de
Abogados  de  la  Capital  Federal»  di  Buenos Aires (Argentina) dal
15 dicembre 2000;
  Vista  l'esperienza professionale maturata in Argentina dal 2000 al
2002, come documentato in atti;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta
del 22 febbraio 2005;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di
categoria nella nota in atti datata 1° marzo 2005;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare le misure compensative;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  modifiche,  e  14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  la sig.ra Curto possiede un permesso di soggiorno
rilasciato   dalla  questura  di  Padova  in  data  29 gennaio  2003,
rinnovato  in  data  19 aprile  2005 con validita' fino al 5 novembre
2005 per motivi di lavoro subordinato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Curto Natalia Evangelina, nata il 26 settembre 1974 a
Parana'  -  Entre  Rios  -  Buenos  Aires  -  (Argentina),  cittadina
argentina,  e'  riconosciuto  il titolo professionale di «Abogada» di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
avvocati  e  l'esercizio  della professione in Italia, fatta salva la
perdurante  validita'  del  permesso di soggiorno e il rispetto delle
quote dei flussi migratori.