IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Vista l'istanza della sig.ra Curto Natalia Evangelina, nata il 26 settembre 1974 a Parana' - Entre Rios Buenos Aires - (Argentina) cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogada» di cui e' in possesso, conseguito presso l'«Universidad Nacional del Litoral» di Santa Fe (Argentina) in data 8 ottobre 1999 e rilasciato il 2 dicembre 1999, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' iscritta al «Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal» di Buenos Aires (Argentina) dal 15 dicembre 2000; Vista l'esperienza professionale maturata in Argentina dal 2000 al 2002, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 22 febbraio 2005; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella nota in atti datata 1° marzo 2005; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Curto possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Padova in data 29 gennaio 2003, rinnovato in data 19 aprile 2005 con validita' fino al 5 novembre 2005 per motivi di lavoro subordinato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Curto Natalia Evangelina, nata il 26 settembre 1974 a Parana' - Entre Rios - Buenos Aires - (Argentina), cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.