Art. 2.
  1.  Gli  interventi  di  cui  al precedente art. 1 sono subordinati
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
  2.  Ai  sensi  del  comma  35  dell'art. 5 del decreto ministeriale
8 agosto  2000,  n.  593,  e' data facolta' al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione  per  un  importo  massimo  del  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fideiussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
  3. Nello svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun
progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non
potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
  4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5 % fisso annuo.
  5.  La  durata  dei  finanziamenti  e'  stabilita in un periodo non
superiore  a dieci anni decorrerente dalla data del presente decreto,
comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un
massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in
rate  semestrali con scadenza il primo gennaio e primo luglio di ogni
anno)  non  puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima
scadenza  semestrale  solare successiva all'effettiva conclusione del
progetto di ricerca e/o formazione.
  Le  rate  dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate,
comprensive  di  capitale  ed  interessi con scadenza primo gennaio e
primo luglio  di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda
scadenza  semestrale  solare successiva all'effettiva conclusione del
progetto.
  Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il
semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
  6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornira' alla banca,
ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione
per  ciascun  soggetto  proponente del costo ammesso e della relativa
quota di contributo.
  7.  La  durata  del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici
mesi  per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione
delle  attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto
stabilito al comma 5.