IL VICE MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Visto  il  decreto  del  31 gennaio  2001  recante  «Utilizzo dello
stanziamento  di Euro 10.329.137,98 (lire venti miliardi) di cui alla
legge  n.  266/1999, per il sostegno degli interventi delle piccole e
medie imprese italiane nella Repubblica federale di Jugoslavia;
  Visto  il  decreto  n.  397 del 3 giugno 2003, che ha modificato il
decreto  del  31 gennaio  2001, estendendo, in particolare l'utilizzo
dello  stanziamento  per il sostegno degli interventi delle piccole e
medie  imprese  italiane  nello  Stato  di  Serbia  e  Montenegro, in
Albania, in Bosnia e in Macedonia;
  Visto  il  decreto  n.  429  del  19 novembre  2003, art. 1, che ha
incrementato  per  Euro  30 milioni lo stanziamento di cui al decreto
del  31 gennaio  2001,  a valere sulle disponibilita' di cui all'art.
80, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Visto  il  decreto n. 442 del 27 gennaio 2004, che ha modificato la
definizione   di   soggetti  destinatari  e  investimento,  contenuta
nell'art. 1 del decreto n. 397 del 3 giugno 2003;
  Visto  il  decreto  n.  466  del  9 giugno 2004, che ha abrogato il
previsto  limite  massimo  all'importo  di  ciascun  intervento ed ha
esteso  l'applicazione del fondo anche ad interventi finalizzati alla
acquisizione  di  quote  in  societa'  estere  che  non presentano un
capitale misto;
  Vista  la  delibera del CIPE del 21 dicembre 2004, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale del 28 aprile 2005, che a modifica delle delibere
n.  149  del  15 dicembre 2000 e n. 127 del 19 dicembre 2002, estende
alla   Romania   e   alla   Bulgaria  l'utilizzo  dello  stanziamento
complessivo  di  40,329  milioni  di euro, gia' destinato al sostegno
degli  investimenti  delle  piccole  e  medie  imprese italiane nella
Repubblica  federale  di  Jugoslavia,  in  Albania,  in  Bosnia  e in
Macedonia;
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione alla delibera del
21 dicembre  2004  sopra  citata  e  di riconsiderare le disposizioni
contenute nel decreto n. 397 del 3 giugno 2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  1  («Definizioni»)  del  decreto n. 397 del 3 giugno 2003 e
successive modifiche, e' cosi' di seguito modificato:
    La definizione «Soggetti destinatari e investimento» e' integrata
dai seguenti Paesi: Bulgaria e Romania.
  Nella  definizione  «Intervento»:  e'  abrogato  l'inciso: «fino al
ventiquattro  per  cento del capitale di rischio dell'investimento» e
sostituito dall'inciso «di quote del capitale dell'investimento».
  Resta  invariato  quant'altro  previsto nel sopra citato art. 1 del
decreto n. 397.