IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la domanda presentata dalle organizzazioni di categoria, Confederazione italiana agricoltori, Federazione coltivatori diretti, Unione agricoltori della provincia di Pesaro e Urbino e dal comune di Pergola e fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Pergola»; Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Marche in data 5 marzo 2004; Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Pergola (Pesaro) il 28 settembre 2004; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Pergola» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 104 del 6 maggio 2005; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Pergola» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Pergola», ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 2. La denominazione di origine controllata «Pergola», e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.