IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore

  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122,  recante disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Vista  la  domanda  presentata  dalle  organizzazioni di categoria,
Confederazione italiana agricoltori, Federazione coltivatori diretti,
Unione agricoltori della provincia di Pesaro e Urbino e dal comune di
Pergola  e  fatta propria dalla regione Marche, intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
«Pergola»;
  Visto  il  parere  favorevole,  espresso al riguardo, dalla regione
Marche in data 5 marzo 2004;
  Visti  gli  esiti  della  pubblica  audizione  tenutasi  in Pergola
(Pesaro) il 28 settembre 2004;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Pergola» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 104 del 6 maggio 2005;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della    denominazione    di   origine   controllata   «Pergola»   ed
all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in
conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Pergola»,  ed e' approvato nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
  2.  La denominazione di origine controllata «Pergola», e' riservata
ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.