Art. 2.
  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla  vendemmia  2005, i vini a denominazione di origine controllata
«Pergola»,  sono  tenuti  ad  effettuare,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  15  della  legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei
rispettivi  terreni  vitati,  ai  fini  dell'iscrizione  dei medesimi
all'apposito   albo   dei  vigneti  della  denominazione  di  origine
controllata   «Pergola»   entro   sessanta   giorni   dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto.