Art. 4.
  1.   Per   la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Pergola»,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art. 2
dell'unito  disciplinare  di  produzione  e fino a tre anni a partire
dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti
a  titolo  transitorio  nell'albo  previsto  dall'art. 15 della legge
10 febbraio  1992,  n.  164,  i vigneti in cui siano presenti viti di
vitigni  in  percentuali  diverse da quelle indicate nel sopra citato
art. 2, purche' non superino del 20% il totale delle viti dei vitigni
previsti per la produzione dei citati vini.
  2.  Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui
al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare,
a  detti  vigneti,  le  modifiche  necessarie  per uniformare la loro
composizione  ampelografica  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'unito  disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al
competente  ufficio  dell'Assessorato  regionale dell'agricoltura, ai
fini degli accertamenti tecnici di idoneita'.