(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
Disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
                        controllata «Pergola»

                               Art. 1.
                       Denominazione dei vini

    La  denominazione  di  origine controllata «Pergola» e' riservata
ai vini:
      «Pergola» rosso;
      «Pergola» novello;
      «Pergola» passito,
che  rispondono  alle  caratteristiche  e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                         Base ampelografica

    I  vini  a denominazione di origine controllata «Pergola», devono
essere  ottenuti  da  uve  provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale,  la  seguente composizione ampelografica: aleatico per non
meno  del 70%, possono inoltre concorrere altri vitigni a bacca nera,
idonei alla coltivazione nella regione Marche, fino ad un massimo del
30%.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione

    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei vini a denominazione di
origine  controllata «Pergola» devono essere prodotte nell'ambito dei
territori amministrativi dei comuni di Pergola, Fratterosa, Frontone,
Serra  S.  Abbondio,  S.  Lorenzo  in  Campo  (tutti  in provincia di
Pesaro).
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura

    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione   dei  vini  di  cui  all'art.  1,  devono  essere  quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai
vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualita'.
    Sono pertanto da considerare idonei, unicamente i vigneti ubicati
ad  una  altimetria  non  inferiore  ai  150 metri e non superiore ai
600 metri    s.l.m.    ed    aventi    una    adeguata   sistemazione
idraulico-agraria.  I  sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i
sistemi  di  potatura  devono  essere  quelli  generalmente  usati  e
comunque  atti  a  non  modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
    Sono  esclusi  i  sistemi  espansi,  le forme di allevamento ed i
sistemi  di  potatura  ammessi  sono  il cordone speronato e il Guyot
semplice o doppio.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso.
    I  vigneti  impiantati successivamente alla entrata in vigore del
presente  disciplinare  dovranno  avere  una  densita' di almeno 2200
ceppi per ettaro.
    La  produzione  massima  di uva per ettaro dei vigneti in coltura
specializzata ammessa per i vini di cui all'art. 1, non puo' superare
le 10 tonn/Ha.
    Fermo  restando  i  limiti  sopra  indicati  la produzione di uva
per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua,  rispetto  a  quella
specializzata,  deve  essere  calcolata  in  rapporto  alla effettiva
superficie coperta dalle viti.
    A  detti  limiti,  anche in annate eccezionalmente favorevoli, le
rese  dovranno  essere  riportate  purche'  la  produzione totale non
superi  del  20%  i limiti medesimi. Tale esubero non ha diritto alla
denominazione di origine controllata «Pergola».
    Qualora  detto  limite  venga  superato, l'intero quantitativo di
vino,  ottenuto  dalla  partita  interessata, decade dal diritto alla
denominazione di origine controllata «Pergola».
    La  regione  Marche,  con proprio decreto, di anno in anno, prima
della   vendemmia,   tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di
coltivazione,  puo' stabilire limiti massimi di produzione di uva per
ettaro, inferiori a quelli fissati dal presente disciplinare, nonche'
consentire, nel rispetto delle norme vigenti, un titolo alcolometrico
volumico  minimo  naturale  inferiore a quello stabilito dal presente
disciplinare,  dandone,  in  ambo  i casi, immediata comunicazione al
Ministero  per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale
per  la  tutela  e la valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  dei  vini «Pergola», di cui
all'art.  1,  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo di:
      10,50% vol. per il «Pergola» rosso;
      10,50% vol. per il «Pergola» passito;
      10,50% vol. per il «Pergola» novello.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione

    Le   operazioni   di   vinificazione   devono  essere  effettuate
all'interno della zona di produzione indicata all'art. 3.
    Le  operazioni di affinamento, di invecchiamento, di appassimento
e  di  imbottigliamento sono consentite esclusivamente nel territorio
amministrativo dei comuni di cui all'art. 3.
    La  resa  massima  dell'uva  in vino, all'atto dell'immissione al
consumo non deve essere superiore al:
      70% per i vini «Pergola» rosso;
      40% per i vini «Pergola» passito;
      70% per i vini «Pergola» novello.
    Qualora  la  resa  uva/vino superi detti limiti con una eccedenza
fino  al  5%,  tale eccedenza non avra' diritto alla denominazione di
origine controllata «Pergola».
    Le  partite  di  detti  vini  la cui resa superi di oltre il 5% i
predetti  limiti decadono nella loro interezza dalla denominazione di
origine controllata «Pergola».
    Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine «Pergola»
sono   ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche  locali,  leali  e
costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
    E'  consentito  l'arricchimento con mosto concentrato ottenuto da
uve  dei  vigneti  iscritti  alla  denominazione  «Pergola»  o  mosto
concentrato rettificato.
    Per  le uve destinate alla produzione dei vini «Pergola» passito,
il tradizionale metodo di vinificazione prevede:
      1)  l'uva  dopo  aver  subito  un'accurata  cernita, secondo le
modalita'  previste dal D.D. 6 agosto 1997, deve essere sottoposta ad
appassimento  naturale  e puo' essere ammostata non oltre il 31 marzo
dell'anno successivo;
      2)  l'appassimento delle uve deve avvenire in condizioni idonee
ed  e'  ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a
raggiungere un tenore zuccherino non inferiore al 26%;
      3)  la  conservazione  e  l'invecchiamento  devono  avvenire in
recipienti di legno di capacita' non superiore a due ettolitri;
      4)   l'immissione  al  consumo  non  puo'  avvenire  prima  del
1° novembre del 1° anno successivo a quello della raccolta delle uve.
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo

    I  vini  a denominazione di origine controllata «Pergola», di cui
all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
      «Pergola» rosso:
        colore: da rosso rubino a granato;
        odore: intenso, caratteristico;
        sapore: pieno ed armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
        acidita' totale minima: 5,0 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
      «Pergola» passito:
        colore: rosso rubino carico tendente al granato;
        odore: intenso, etereo;
        sapore: dolce, morbido, vellutato;
        titolo  alcolometrico  volumico  totale  15,00%  vol.  di cui
effettivo almeno 12,00% vol.;
        acidita' totale minima 4,0 g/l;
        acidita' volatile massima 1,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo 22,0 g/l;
      «Pergola» novello:
        colore: rosso rubino vivo;
        odore: floreale tipico;
        sapore: morbido ed armonico;
        titolo alcolometrico volumico totale 11,50% vol.;
        acidita' totale minima: 4,5 g/l;
        estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno,
con  l'esclusione  del vino novello, nel sapore dei vini di cui sopra
si potra' rilevare sentore di legno.
    E' facolta' del Ministero per le politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni geografiche tipiche
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra menzionati per
l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
                               Art. 7.
        Etichettatura, designazione e presentazione dei vini

    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.   1   e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  specificazione
aggiuntiva   ivi   compresi   gli   aggettivi  extra,  fine,  scelto,
selezionato e similari.
    E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati, non aventi
significato   laudativo   e   non  idonei  a  trarre  in  inganno  il
consumatore.
    E' altresi' consentito l'uso di sottospecificazioni geografiche e
toponomastiche veritiere che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree,  fattorie, zone e localita', comprese nelle zone delimitate nel
precedente art. 3.
                               Art. 8.
                          Confenzionamento

    Per  il  confezionamento  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata  «Pergola»,  sono ammesse soltanto bottiglie aventi forma
ed  abbigliamento  consoni  ai  caratteri  dei  vini di pregio con la
capacita'  di  litri  0,187;  0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,000 e con
chiusura con tappo raso bocca, in sughero o altro materiale inerte.
    Limitatamente  alle confezioni da litri 0,187 e da litri 0,375 e'
ammessa la chiusura con tappo a vite.
    E'  obbligatoria l'indicazione dell'annata in etichetta per tutte
le   tipologie   di  vino  a  denominazione  di  origine  controllata
«Pergola».