Art. 2.

             Modalita' applicative della sperimentazione

  1.  A decorrere dall'avvio della sperimentazione le entrate proprie
degli   enti  ammessi  alla  sperimentazione  non  sono  soggette  al
riversamento nei conti della tesoreria statale.
  2.   A   decorrere   dall'avvio  della  sperimentazione,  l'importo
complessivo   delle   somme   che   affluiscono   giornalmente  nelle
contabilita'  speciali  di tesoreria unica, comprese le anticipazioni
della  tesoreria  statale,  e' prelevato direttamente dalle tesorerie
provinciali  dello Stato il giorno lavorativo successivo. A fronte di
tale  prelevamento  le  tesorerie,  nello  stesso giorno, emettono un
ordine  di trasferimento fondi da accreditare, mediante bonifico, nel
conto   dell'ente   presso  il  tesoriere/cassiere.  A  tal  fine  il
tesoriere/cassiere  comunica  alla  tesoreria  le coordinate IBAN del
conto dell'ente.
  3.  A  partire  dal  1° settembre  2005,  le  somme che affluiscono
mensilmente  ai  conti  correnti di tesoreria di cui all'articolo 40,
comma  1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati
alle  regioni  ammesse alla sperimentazione, sono accreditate, a cura
della  Ragioneria  Generale dello Stato, mediante bonifico, nel conto
della  regione  presso  il  tesoriere,  entro  i  primi cinque giorni
lavorativi del mese successivo. A tal fine il tesoriere comunica alla
predetta Ragioneria le coordinate IBAN del conto della regione.
  4.  Le  disponibilita'  depositate  presso  il  sistema  bancario o
postale - anche sotto forma di operazioni finanziarie - devono essere
prioritariamente  utilizzate  per  i  pagamenti. A tal fine l'ente in
sperimentazione  e'  tenuto  a  rendere  disponibili  sul  conto  del
tesoriere/cassiere,  sino a concorrenza dell'importo dei pagamenti di
volta  in  volta  disposto, le somme depositate anche presso istituti
diversi   dal   tesorerie/cassiere.   In  caso  di  insufficienza  di
disponibilita' sul conto del tesoriere/cassiere, i tesorieri/cassieri
degli  enti  in  sperimentazione  provvedono  ai  pagamenti  disposti
dall'ente secondo le modalita' di cui al vigente sistema di tesoreria
mista  disciplinato  dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997,  n.  279 e, in particolare, disponendo anticipazioni tecniche a
valere   sulle  giacenze  intestate  all'ente  in  sperimentazione  e
depositate    presso   la   tesoreria   statale.   L'utilizzo   delle
disponibilita'  vincolate  resta disciplinato secondo quanto disposto
dalla  vigente normativa e segue comunque il criterio del prioritario
utilizzo.  In caso di avvenuto utilizzo, prima del 1° settembre 2005,
di  somme  vincolate  da  parte  degli  enti  locali  in applicazione
dell'articolo 195  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive  modificazioni,  la  ricostituzione  delle somme vincolate
viene  effettuata  presso  il tesoriere/cassiere con le prime entrate
libere da vincoli.
  5.  Non  rientrano fra le disponibilita' di cui al comma 4 soggette
al   criterio   del  prioritario  utilizzo  i  titoli  e  i  depositi
concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione
per  la  quiescenza  del  personale  dipendente,  i  valori mobiliari
provenienti da atti di liberalita' di privati e affetti da vincolo di
destinazione,  nonche' i titoli concernenti le partecipazioni a forme
societarie  previste da specifica normativa o assunte in relazione al
perseguimento di finalita' istituzionali.
  6. A decorrere dall'avvio della sperimentazione non si applicano le
disposizioni  sui  limiti  di giacenza di cui al decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze del 15 marzo 2005 nei confronti degli
enti ammessi alla sperimentazione.