Art. 2. Modalita' applicative della sperimentazione 1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione le entrate proprie degli enti ammessi alla sperimentazione non sono soggette al riversamento nei conti della tesoreria statale. 2. A decorrere dall'avvio della sperimentazione, l'importo complessivo delle somme che affluiscono giornalmente nelle contabilita' speciali di tesoreria unica, comprese le anticipazioni della tesoreria statale, e' prelevato direttamente dalle tesorerie provinciali dello Stato il giorno lavorativo successivo. A fronte di tale prelevamento le tesorerie, nello stesso giorno, emettono un ordine di trasferimento fondi da accreditare, mediante bonifico, nel conto dell'ente presso il tesoriere/cassiere. A tal fine il tesoriere/cassiere comunica alla tesoreria le coordinate IBAN del conto dell'ente. 3. A partire dal 1° settembre 2005, le somme che affluiscono mensilmente ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni ammesse alla sperimentazione, sono accreditate, a cura della Ragioneria Generale dello Stato, mediante bonifico, nel conto della regione presso il tesoriere, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo. A tal fine il tesoriere comunica alla predetta Ragioneria le coordinate IBAN del conto della regione. 4. Le disponibilita' depositate presso il sistema bancario o postale - anche sotto forma di operazioni finanziarie - devono essere prioritariamente utilizzate per i pagamenti. A tal fine l'ente in sperimentazione e' tenuto a rendere disponibili sul conto del tesoriere/cassiere, sino a concorrenza dell'importo dei pagamenti di volta in volta disposto, le somme depositate anche presso istituti diversi dal tesorerie/cassiere. In caso di insufficienza di disponibilita' sul conto del tesoriere/cassiere, i tesorieri/cassieri degli enti in sperimentazione provvedono ai pagamenti disposti dall'ente secondo le modalita' di cui al vigente sistema di tesoreria mista disciplinato dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e, in particolare, disponendo anticipazioni tecniche a valere sulle giacenze intestate all'ente in sperimentazione e depositate presso la tesoreria statale. L'utilizzo delle disponibilita' vincolate resta disciplinato secondo quanto disposto dalla vigente normativa e segue comunque il criterio del prioritario utilizzo. In caso di avvenuto utilizzo, prima del 1° settembre 2005, di somme vincolate da parte degli enti locali in applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, la ricostituzione delle somme vincolate viene effettuata presso il tesoriere/cassiere con le prime entrate libere da vincoli. 5. Non rientrano fra le disponibilita' di cui al comma 4 soggette al criterio del prioritario utilizzo i titoli e i depositi concernenti accantonamenti per fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, i valori mobiliari provenienti da atti di liberalita' di privati e affetti da vincolo di destinazione, nonche' i titoli concernenti le partecipazioni a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalita' istituzionali. 6. A decorrere dall'avvio della sperimentazione non si applicano le disposizioni sui limiti di giacenza di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 marzo 2005 nei confronti degli enti ammessi alla sperimentazione.