Art. 3.

                Modalita' particolari per le regioni

  1.  A  decorrere  dall'avvio  della sperimentazione l'anticipazione
mensile  per il finanziamento della spesa sanitaria e' corrisposta al
netto  delle  somme  accreditate  nello stesso mese a titolo di IRAP,
addizionale  regionale  all'IRPEF e di compartecipazione all'IVA. Nel
caso  in  cui  le  citate  somme da accreditare mensilmente risultino
superiori all'importo dell'anticipazione, l'eccedenza e' destinata al
rimborso  delle  precedenti  anticipazioni relative all'anno 2005. Il
rimborso   delle   eventuali   residue   anticipazioni  dell'anno  di
riferimento e' disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze a
valere  sulle  somme  a qualsiasi titolo dovute alle regioni. Analoga
procedura si applica per gli anni successivi.
  2.  Per  il  primo  mese  di  avvio della sperimentazione l'importo
dell'anticipazione non e' soggetto ad alcuna riduzione.