Art. 3. Modalita' particolari per le regioni 1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria e' corrisposta al netto delle somme accreditate nello stesso mese a titolo di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF e di compartecipazione all'IVA. Nel caso in cui le citate somme da accreditare mensilmente risultino superiori all'importo dell'anticipazione, l'eccedenza e' destinata al rimborso delle precedenti anticipazioni relative all'anno 2005. Il rimborso delle eventuali residue anticipazioni dell'anno di riferimento e' disposto dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme a qualsiasi titolo dovute alle regioni. Analoga procedura si applica per gli anni successivi. 2. Per il primo mese di avvio della sperimentazione l'importo dell'anticipazione non e' soggetto ad alcuna riduzione.