Art. 4.

              Modalita' particolari per gli enti locali

  1.  A  decorrere  dall'avvio della sperimentazione, i pagamenti del
Ministero  dell'interno  a  favore  degli  enti  locali  ammessi alla
sperimentazione sono effettuati in conformita' delle disposizioni del
decreto  del  Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, recante le
modalita'  di  erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali
non soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza.
  2.  I  trasferimenti  dovuti  agli  enti  locali  destinatari della
sperimentazione,  e  relativi  al  periodo  precedente  l'avvio della
sperimentazione  stessa, sono erogati dal Ministero dell'interno, nei
limiti   delle  disponibilita'  di  cassa,  seguendo  l'ordine  delle
spettanze pregresse dovute.