Art. 4. Modalita' particolari per gli enti locali 1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione, i pagamenti del Ministero dell'interno a favore degli enti locali ammessi alla sperimentazione sono effettuati in conformita' delle disposizioni del decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, recante le modalita' di erogazione dei trasferimenti erariali agli enti locali non soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza. 2. I trasferimenti dovuti agli enti locali destinatari della sperimentazione, e relativi al periodo precedente l'avvio della sperimentazione stessa, sono erogati dal Ministero dell'interno, nei limiti delle disponibilita' di cassa, seguendo l'ordine delle spettanze pregresse dovute.