Art. 5.

              Modalita' particolari per le universita'

  1.  A decorrere dall'avvio della sperimentazione e per tutto l'anno
2005,  i  pagamenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', a favore degli atenei di cui all'art. 1, sono effettuati
su  base  bimestrale  anticipata,  parametrati  sull'assegnazione  di
competenza  dell'esercizio  precedente  e  sulle somme corrisposte in
conto  residui  nel corso del medesimo esercizio precedente, al netto
dei pagamenti effettuati prima dell'avvio della sperimentazione sulle
rispettive  contabilita'  speciali  della  tesoreria  unica. Nel mese
di dicembre  2005  il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  tenuto  conto  di tutti i pagamenti statali a favore
delle stesse universita' effettuati dall'avvio della sperimentazione,
nonche'  dei  prelevamenti  eseguiti  dalle  medesime universita' sui
rispettivi   conti   di  tesoreria  statale  prima  dell'avvio  della
sperimentazione,  provvede  all'eventuale  pagamento a conguaglio sul
fondo   di  finanziamento  ordinario  e  nei  limiti  del  fabbisogno
finanziario 2005 assegnato a ciascuna universita', ai sensi dell'art.
1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  2.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006  i pagamenti effettuati dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a valere
sul  fondo  di finanziamento ordinario, a favore delle universita' in
sperimentazione  di  cui  all'art.  1, nonche' di quelle indicate nei
decreti  di questo Ministero n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 59453
del  19 giugno  2003,  sono effettuati secondo le seguenti modalita':
nel  primo  e nel secondo bimestre, con una quota anticipata ciascuna
pari  al  20  per  cento  dell'assegnazione  di  competenza dell'anno
precedente  e dei residui corrisposti nel medesimo anno; nei restanti
4  bimestri,  con  quote  anticipate  ciascuna  pari  al 15 per cento
dell'assegnazione  di  competenza  dell'anno precedente e dei residui
corrisposti  nel  medesimo  anno.  Nel  mese di dicembre il Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, tenuto conto di
tutti  i  pagamenti  statali  effettuati nel corso dell'anno a favore
della  stessa  universita' e dei prelevamenti effettuati sui conti di
tesoreria  di  cui  al  successivo  comma  3,  provvede all'eventuale
pagamento  a  conguaglio  sul  fondo di finanziamento ordinario e nei
limiti  del  fabbisogno  finanziario assegnato annualmente a ciascuna
universita',  ai  sensi  dell'art. 1, comma 57, ultimo periodo, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  3.  I  prelevamenti  dalle  contabilita'  speciali effettuati dalle
universita'  ammesse  alla  sperimentazione,  in  applicazione  delle
disposizioni recate dall'art. 2, comma 4, concorrono alla definizione
dell'utilizzo  dell'obiettivo di fabbisogno annualmente assegnato dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca alle
medesime universita'.
  4.  Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
comunica,  mensilmente,  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato, IGEPA, tutti i
pagamenti    a    favore    delle   universita'   interessate   dalla
sperimentazione  ai  fini del monitoraggio del fabbisogno finanziario
del sistema universitario statale.