Art. 5. Modalita' particolari per le universita' 1. A decorrere dall'avvio della sperimentazione e per tutto l'anno 2005, i pagamenti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle universita', a favore degli atenei di cui all'art. 1, sono effettuati su base bimestrale anticipata, parametrati sull'assegnazione di competenza dell'esercizio precedente e sulle somme corrisposte in conto residui nel corso del medesimo esercizio precedente, al netto dei pagamenti effettuati prima dell'avvio della sperimentazione sulle rispettive contabilita' speciali della tesoreria unica. Nel mese di dicembre 2005 il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto di tutti i pagamenti statali a favore delle stesse universita' effettuati dall'avvio della sperimentazione, nonche' dei prelevamenti eseguiti dalle medesime universita' sui rispettivi conti di tesoreria statale prima dell'avvio della sperimentazione, provvede all'eventuale pagamento a conguaglio sul fondo di finanziamento ordinario e nei limiti del fabbisogno finanziario 2005 assegnato a ciascuna universita', ai sensi dell'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i pagamenti effettuati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a valere sul fondo di finanziamento ordinario, a favore delle universita' in sperimentazione di cui all'art. 1, nonche' di quelle indicate nei decreti di questo Ministero n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 59453 del 19 giugno 2003, sono effettuati secondo le seguenti modalita': nel primo e nel secondo bimestre, con una quota anticipata ciascuna pari al 20 per cento dell'assegnazione di competenza dell'anno precedente e dei residui corrisposti nel medesimo anno; nei restanti 4 bimestri, con quote anticipate ciascuna pari al 15 per cento dell'assegnazione di competenza dell'anno precedente e dei residui corrisposti nel medesimo anno. Nel mese di dicembre il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tenuto conto di tutti i pagamenti statali effettuati nel corso dell'anno a favore della stessa universita' e dei prelevamenti effettuati sui conti di tesoreria di cui al successivo comma 3, provvede all'eventuale pagamento a conguaglio sul fondo di finanziamento ordinario e nei limiti del fabbisogno finanziario assegnato annualmente a ciascuna universita', ai sensi dell'art. 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. I prelevamenti dalle contabilita' speciali effettuati dalle universita' ammesse alla sperimentazione, in applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2, comma 4, concorrono alla definizione dell'utilizzo dell'obiettivo di fabbisogno annualmente assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle medesime universita'. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, tutti i pagamenti a favore delle universita' interessate dalla sperimentazione ai fini del monitoraggio del fabbisogno finanziario del sistema universitario statale.