Art. 6.

      Valutazione degli effetti e durata della sperimentazione

  1.   Al  fine  di  consentire  la  valutazione  degli  effetti  del
superamento  della tesoreria unica, gli enti di cui all'art. 1, comma
2, e i relativi tesorieri/cassieri applicano in forma sperimentale, a
decorrere  dall'avvio della sperimentazione, le disposizioni previste
dai   decreti   del   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del
18 febbraio 2005 riguardanti la codificazione, le modalita' e i tempi
per  l'attuazione  del  SIOPE  per  le  regioni, gli enti locali e le
universita'.   I   tesorieri/cassieri   danno   comunque  corso  agli
ordinativi   di   pagamento   che,   emessi  prima  dell'avvio  della
sperimentazione, risultino privi di codifica.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze si
provvede  alla  revoca  dell'autorizzazione  alla sperimentazione del
superamento  della  tesoreria  unica nei confronti degli enti che non
applicano   le   disposizioni   previste  dai  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005.
  3. Nei confronti degli enti ammessi alla sperimentazione continuano
ad  applicarsi  le  modalita'  previste  dal  presente decreto fino a
quando verra' sancito legislativamente il superamento della tesoreria
unica.  Ove  i  risultati  della  sperimentazione pongano in evidenza
effetti   non   compatibili  con  le  esigenze  di  contenimento  del
fabbisogno  statale,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze viene stabilita la cessazione della sperimentazione stessa.
  4.  Entro  il  31  luglio  2006  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  informa  il Parlamento in merito ai risultati conseguiti con
la sperimentazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 luglio 2005
                                              Il Ministro: Siniscalco