Art. 6. Valutazione degli effetti e durata della sperimentazione 1. Al fine di consentire la valutazione degli effetti del superamento della tesoreria unica, gli enti di cui all'art. 1, comma 2, e i relativi tesorieri/cassieri applicano in forma sperimentale, a decorrere dall'avvio della sperimentazione, le disposizioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 riguardanti la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni, gli enti locali e le universita'. I tesorieri/cassieri danno comunque corso agli ordinativi di pagamento che, emessi prima dell'avvio della sperimentazione, risultino privi di codifica. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla revoca dell'autorizzazione alla sperimentazione del superamento della tesoreria unica nei confronti degli enti che non applicano le disposizioni previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005. 3. Nei confronti degli enti ammessi alla sperimentazione continuano ad applicarsi le modalita' previste dal presente decreto fino a quando verra' sancito legislativamente il superamento della tesoreria unica. Ove i risultati della sperimentazione pongano in evidenza effetti non compatibili con le esigenze di contenimento del fabbisogno statale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene stabilita la cessazione della sperimentazione stessa. 4. Entro il 31 luglio 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze informa il Parlamento in merito ai risultati conseguiti con la sperimentazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 2005 Il Ministro: Siniscalco