Art. 2.
  1. Il soggetto attuatore, nominato con decreto del presidente della
regione  -  Commissario  delegato  del  28 giugno 2005 n. 1, anche in
deroga   alle  eventuali  disposizioni  normative  che  disciplinano,
nell'ambito  dell'amministrazione di appartenenza, il conferimento di
incarichi, si avvale, per l'adempimento delle proprie funzioni, della
collaborazione  delle  amministrazioni  ed  enti  di  cui  al comma 2
dell'art.  1  dell'ordinanza  del  10 giugno  2005,  n.  3441,  della
commissione tecnica, nominata ai sensi del decreto n. T0196/2005, per
il  coordinamento  delle  iniziative  di  monitoraggio  delle matrici
ambientali   e   della  popolazione  del  fiume  Sacco,  nonche'  del
necessario  supporto  logistico  e strumentale da parte dalla regione
Lazio.
  2.  Per lo svolgimento dei propri compiti, il soggetto attuatore e'
autorizzato   ad   avvalersi   di  tre  consulenti  aventi  specifica
competenza  in  materia  ambientale  e  sanitaria  e di un consulente
giuridico designati dal soggetto attuatore medesimo.
  3. Per garantire il necessario supporto al soggetto attuatore nello
svolgimento   delle  attivita'  di  cui  all'ordinanza  3441/2005  e'
istituita  apposita  struttura di missione, composta complessivamente
da  dieci  unita'  di  personale  cui  conferire compiti di carattere
tecnico-amministrativo  e  contabile,  di  cui cinque in posizione di
comando,  distacco  o fuori ruolo appartenenti ad amministrazioni, ad
enti  pubblici  ovvero a societa' a totale capitale pubblico e cinque
estranee alla pubblica amministrazione, assunte con contratto a tempo
determinato  di  durata  semestrale  rinnovabile  per tutta la durata
dello  stato  di emergenza, anche in deroga agli articoli 35 e 36 del
decreto  legislativo  n.  165/2001  ed  all'articolo  19 del CCNL del
comparto Ministeri.
  4.  L'utilizzazione  dei  dipendenti pubblici e' disposta in deroga
alle  procedure  di  comando,  di  distacco  e di autorizzazione e si
svolge  anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di
mobilita'.  L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei
termini  perentori  previsti  dall'art.  17,  comma  14,  della legge
15 maggio 1997, n. 127.
  5.  Ai  consulenti  di  cui  al  comma 2 e' corrisposto un compenso
mensile  pari  al 30% lordo del trattamento economico in godimento e,
qualora  non  dipendenti pubblici, il Commissario delegato determina,
con  proprio  provvedimento, i relativi compensi, tenendo conto della
professionalita'   richiesta   e   della  specificita'  dell'incarico
conferito.
  6.  In  favore  del  personale  di cui al comma 3 e' autorizzata la
corresponsione  di  compensi per prestazioni di lavoro straordinario,
nel  limite  massimo  di  70  ore mensili pro-capite, ovvero, qualora
appartenente   alla   carriera  dirigenziale,  fermo  il  trattamento
retributivo  in  godimento  e'  corrisposta un'indennita' pari al 30%
della retribuzione di posizione.
  7.  Il  soggetto  attuatore  puo' avvalersi, altresi', di personale
avente   specifiche   professionalita',   appartenente   a  pubbliche
amministrazioni,   per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  carattere
straordinario,  nel  limite  massimo di tre unita'. In favore di tale
personale  viene corrisposta un'indennita' nella misura pari a 70 ore
di prestazioni straordinarie mensili pro-capite.
  8.  Al  soggetto  attuatore  e'  corrisposta, con provvedimento del
Commissario  delegato  -  presidente  della  regione  Lazio, ai sensi
dell'art.  1,  comma  2, del decreto del Commissario delegato in data
28 giugno  2005,  un'indennita' di carica, in aggiunta al trattamento
economico  in  godimento,  parametrata  sul  trattamento economico in
godimento  ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione del
presidente della regione Lazio.
  9. Agli oneri relativi ai commi 1, 5, 6, 7 e 8 si provvede a carico
dei fondi di cui all'art. 4 dell'ordinanza 10 giugno 2005, n. 3441.