Art. 3.
  1.  Le  risorse  di  cui  all'art.  4  dell'ordinanza  n.  3441 del
10 giugno  2005  sono  trasferite  su  apposita contabilita' speciale
all'uopo  istituita,  secondo  le modalita' previste dall'art. 10 del
decreto  del  Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367,
per  gli  interventi  di  emergenza  in  ordine  all'inquinamento del
territorio   del  bacino  del  fiume  Sacco,  intestata  al  soggetto
attuatore.
  2.  Il  soggetto  attuatore  e'  tenuto  a  rendicontare  le  spese
sostenute  per  le  attivita'  di  cui alla presente ordinanza con le
modalita'   previste   dalla   vigente  legislazione  in  materia  di
contabilita' generale dello Stato.
    Roma, 14 luglio 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi