Art. 3. 1. Le risorse di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3441 del 10 giugno 2005 sono trasferite su apposita contabilita' speciale all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, per gli interventi di emergenza in ordine all'inquinamento del territorio del bacino del fiume Sacco, intestata al soggetto attuatore. 2. Il soggetto attuatore e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato. Roma, 14 luglio 2005 Il Presidente: Berlusconi