Art. 3.
  1.   I  commissari  delegati,  per  gli  interventi  di  rispettiva
competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove
necessario,  alla  conferenza di servizi da indire entro sette giorni
dalla  acquisizione  della  disponibilita' dei progetti. Qualora alla
conferenza   di   servizi  il  rappresentante  di  un'amministrazione
invitata  sia  risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato
potere  di  rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla
sua  presenza  e  dalla  adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine
dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da
un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione
e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge
7 agosto  1990,  n.  241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11
febbraio  2005,  n.  15,  all'assenso del Ministero competente che si
esprime entro sette giorni dalla richiesta.
  2.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle
amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e,
qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  3. I commissari delegati provvedono per le occupazioni di urgenza e
per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per
l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente
ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due testimoni.
  4.  L'approvazione  del  parte dei commissari delegati dei progetti
definitivi   o   esecutivi   costituisce   variante   agli  strumenti
urbanistici    vigenti,    approvazione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed
indifferibilita' delle relative opere.