Art. 5.
  1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente
ordinanza  i  commissari  delegati  sono  autorizzati,  ove  ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, delle
direttive  comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio
dei   Ministri   del  22 ottobre  2004,  alle  seguenti  disposizioni
normative:
    legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e successive modificazioni,
articoli 4,  comma  17  e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater,
articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche'
le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre  1999,  n.  554,  per  le parti strettamente collegate e,
comunque,  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c)  della direttiva
comunitaria  n.  93/37,  e le disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, strettamente collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
    legge  regionale  2 agosto  2002,  n. 7, cosi' come modificata ed
integrata  dalla  legge  regionale  23 dicembre  2002, n. 23, e dalla
legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003, articoli 4, 5, 8, 9, 11, 13,
15,  16,  18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41,
41-bis e disposizioni della legge n. 109/1994, e successive modifiche
ed  integrazioni,  richiamati, integrati o emendati dalle norme sopra
indicate;
    legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni
articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
    decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel
rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e,
comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n.
93/36;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 16,  17,  comma  2,  18  e  20  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.